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In merito alle ultime novità dettate dal decreto legge recante misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili(cliccare per leggere il testo), abbiamo sentito l’esigenza di chiarire alcuni aspetti in modo da evitare qualunque errore nella fase di presentazione della copertura assicurativa asseveratore e attestatore.

Sottolineiamo gli aspetti importanti (inerenti l’aspetto assicurativo) da tenere in considerazione, contenute nell’art. 2 (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) del decreto legge, che approfondiremo di seguito:

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: “13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”;

Commento di Francesco Netti: L’innalzamento della multa a 50.000 €/100.000 € e la reclusione da 2 a 5 anni, rappresentano un serio ed enorme rischio per il tecnico asseveratore e/o attestatore. In questi ambiti, amministrativo e penale, non esiste polizza che si possa sostituire nel pagare o andare in carcere al posto dell’assicurato, ma esistono delle polizze che pagano le spese legali per difendersi da tali accuse. In questo ambito bisogna però stare molto attenti quando si passa dal colposo al doloso poiché le polizze escludono i fatti dolosi.

Ciò nonostante, noi di Nexti abbiamo attualmente una convenzione in essere con una compagnia di assicurazione importante nell’ambito tutela legale che anticipa le spese legali anche in caso di imputazione dolosa. Ovviamente nel caso di condanna per dolo con efficacia di giudicato si dovranno restituire tutte le somme anticipate dalla compagnia.

Resta il fatto che la migliore assicurazione rimane il vostro comportamento professionale, che deve essere il più attento possibile in questi momenti di forte confusione.

 

b) al comma 14, le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Commento di Francesco Netti: Quindi il comma viene così modificato

I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo (i tecnici) stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall’attività prestata.

Da queste parole si evince che non sarà più possibile stipulare una polizza cumulativa per tutte le opere asseverate come fatto fino ad ora, e pertanto bisognerà stipulare una polizza per ogni asseverazione, decadendo così, il massimale minimo di 500.000 €.

IMPORTANTE! INFORMAZIONI PER I NOSTRI CLIENTI ASSEVERATORI

Chi di voi ha stipulato polizza complessiva asseveratore ma che ha già asseverato può stare tranquillo, consigliamo invece, a chi ha acquistato una polizza con massimale complessivo MA CHE NON HA ANCORA ASSEVERATO, di aspettare a farlo poiché abbiamo chiesto alle compagnie che hanno emesso le polizze ( Hcc-Tokio marine, Aig, Hdi Global, Arch insurance) se possibile:

  1. Modificare tale contratto adeguandolo al nuovo decreto-legge;

o in alternativa

  1. Annullarlo con rimborso del premio per emettere un contratto idoneo.

Saremo noi stessi ad avvisarvi