Gentile Ingegnere, come cambia velocemente il mondo…L’art. 1 del D.L. 157/2021 molto probabilmente non sarà convertito in legge e le norme contenute all’interno saranno introdotte nella Legge di bilancio 2022, già…
Il decreto Antifrode ha previsto la redazione di un’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti, da redigersi a cura di un professionista tecnico in tutti i casi in cui il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus quindi Ecobonus ordinario, Sismabonus ordinario, Bonus ristrutturazioni e Bonus facciate.
Ad oggi 10/12/2021 non è stato chiarito se i professionisti che redigono tali asseverazioni debbano essere dotati di una polizza assicurativa specifica poiché nessuno dei punti a cui si fa riferimento, il comma 1-ter dell art. 121 del D.L. 34/2020 (comma introdotto ad opera della lettera b, art. 1 del D.L. 157/2021), l’articolo 119 comma 13-bis, l’art. 1 del D.L. 157/2021, commi 13-bis e 13 art. 119 del D.L. 34/2020, fanno riferimento all’obbligo di polizza assicurativa specifica, che per il Superbonus è disposto dal comma 14 art. 119 del D.L. 34/2020.
Da una interpretazione collettiva si capisce che non è necessaria la stipula di una polizza assicurativa specifica per il professionista tecnico che assevera la congruità delle spese per bonus diversi dal Superbonus 110%. Il professionista potrà pertanto utilizzare la normale polizza professionale posseduta per lo svolgimento della propria attività se ovviamente è di tipo All Risk e con nessuna esclusione per le asseverazioni. Consigliamo comunque, per i casi in cui è possibile attendere, aspettare eventuali chiarimenti da parte delle istituzioni.
Ad ogni modo, tutte le polizze emesse da Nexti sono di tipo All Risk e nessuna prevede tale esclusione. Invito però, chi ha sottoscritto polizza con Hcc Tokio Marine, a verificare che abbia indicato, in fase di compilazione del questionario, il fatturato per attività attinenti con la normativa in questione, come ad esempio Sismabonus o certificatore energetico (sempre se dovrete asseverare tali bonus), poichè potrebbe avere delle limitazioni, che è possibile integrare.
Attenzione però a non sottovalutare le responsabilità a cui andate incontro poichè l’Enea e l’AE potranno effettuare controlli fino a 8 anni dopo l’asseverazione stessa. E’ dunque fondamentale ragionare sulla copertura delle vostre attuali polizze professionali poichè mentre per le polizze asseveratore 110% viene, solitamente, inserita di default la garanzia postuma, per la quale se doveste ricevere una richiesta di risarcimento entro gli 8 anni sareste regolarmente assicurati, nel caso della polizza professionale non è cosi. Dovete dunque stare molto attenti a cambi di compagnia e condizioni e garantirvi sempre una copertura per tali asseverazioni svolte in precedenza.