In seguito ad ulteriori approfondite riflessioni sull’ultima versione del DL 34/2020, il decreto legge 25/02/2022 n.13, riteniamo opportuno riportarvi alcuni chiarimenti in merito all’aspetto assicurativo che inesorabilmente investe voi professionisti.
Il paragrafo 14 dell’articolo 119, attualmente in vigore, aggiornato anche ai sensi del recente correttivo del 25 febbraio 2022, cita testualmente:
- Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Ministero dello Sviluppo Economico.
Rispetto al quadro normativo esaminato nel suo complesso, è pertanto possibile affermare che il Legislatore, anche in virtù dell’ultimo correttivo predisposto, intenda mettere a disposizione del professionista tre soluzioni assicurative differenti a copertura degli incarichi di attestatore e asseveratore, in particolare:
1. Copertura di ciascun incarico con polizza dedicata e con massimale pari al valore del progetto, attraverso una soluzione c.d. “Single project” Soluzione scelta da Nexti LLoyds
2. Polizza assicurativa RC Professionale base a copertura dell’intera attività del professionista, con retroattività e postuma per cessata attività di almeno 5 anni, senza esclusioni in merito all’attività di attestazione ed asseverazioni ai sensi del DL 34/2020 (e sue successive modifiche) e un’estensione specifica con massimale dedicato di almeno € 500.000, adeguato al numero e agli importi delle attestazioni o asseverazioni. Soluzione non consigliata
3. Polizza assicurativa RC Professionale dedicata all’attività di attestatore e asseveratore con massimale di almeno € 500.000, adeguato al numero e agli importi delle attestazioni o asseverazioni. Soluzione scelta da Nexti, AIG
Concludo l’articolo rassicurando i nostri clienti che hanno scelto polizze a consumo come AIG o ARCH INSURANCE che sono pienamente in linea con quanto prevede la normativa vigente.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento